Art. 22.
(Divieti).

      1. È vietato a chiunque:

          a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

          b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, entro il 1o gennaio 2008, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

          d) l'esercizio venatorio ove vi sono opere di difesa dello Stato e ove il divieto è richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistono beni monumentali, purché tali zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

 

Pag. 36

          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

          f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

          g) il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non sono scariche e in custodia;

          h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

          i) cacciare sparando da veicoli o natanti a motore o da aeromobili;

          l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

          m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

 

Pag. 37

          n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

          o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

          p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

          q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

          r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

          s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

          t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e per manifestazioni a carattere gastronomico;

          u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

          v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

          z) produrre, vendere o detenere trappole per la fauna selvatica;

 

Pag. 38

          aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

          bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);

          cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

          dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente esposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

          ee) detenere, acquistare o vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

          ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

      2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di 500 metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
      3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani, contrassegnati dalle province con tabelle esenti da tasse, e interessati dalle principali rotte di migrazione della avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi.

 

Pag. 39